COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 14/09/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Procedimento della Commissione Vertenze Economiche a carico di 1) Società Pol. Pro Catania; 2) Sig. Garozzo Elio Presidente pro-tempore – Proc. n. 2/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 del 14/09/2005 Decisioni della Commissione Disciplinare Procedimento della Commissione Vertenze Economiche a carico di 1) Società Pol. Pro Catania; 2) Sig. Garozzo Elio Presidente pro-tempore – Proc. n. 2/A La Commissione Vertenze Ecomiche, nella riunione del 5 Luglio 2005 ha accolto l’appello della Società A.C.S. Leonzio 1909 ed ha annullato, per l’effetto, l’impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Rilevata la violazione dell’art. 1 del C.G.S. da parte del Sig. Garozzo Elio ha deferito quest’ultimo innanzi questa Commissione Disciplinare e, conseguentemente anche la Società Pro Catania per violazione dell’art. 2 comma 4) C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente; Contestati i superiori addebiti all’udienza dibattimentale, fissata per Martedì 6.09.2005 con inizio alle ore 15.30, le parti deferite non si sono presentate. A riguardo è pervenuta una comunicazione, a mezzo fax, nella quale si dava atto della “imprevista assenza del Presidente Garozzo a causa di una infezione alimentare”. Rilevato che la Commissione Vertenze Economiche giudica in ultima istanza in ordine alle impugnazioni delle decisioni della Commissione Premi di Preparazione (art. 96 punto 3 N.O.I.F.) questo Organo di Giustizia Sportiva è chiamato a statuire i provvedimenti disciplinari a carico: Pertanto, visti gli artt. 1, 2, 13 e 14 del C.G.S., DELIBERA: di infliggere per violazione di cui all’art. 1 C.G.S. al Sig. Garozzo Elio, Presidente pro-tempore della Società Pro Catania l’inibizione a tutti gli effetti di cui all’art. 14 lettera e) C.G.S. fino al 31.12.2005; di infliggere alla Società Pro Catania a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per quanto ascritto al suo Presidente l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). La presente delibera va notificata alle parti interessate nonchè alla Commissione Vertenze Economiche.
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