COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. ACI S.ANTONIO AMBROSIANA (CT) – (per irregolare utilizzazione calciatore Giacopello Daniele Società Camaro – GARA CAMARO/ACI S.ANTONIO del 17.09.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” – Proc. n. 13/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POL. ACI S.ANTONIO AMBROSIANA (CT) – (per irregolare utilizzazione calciatore Giacopello Daniele Società Camaro – GARA CAMARO/ACI S.ANTONIO del 17.09.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” – Proc. n. 13/A La Società ricorrente sostiene che il calciatore in epigrafe indicato, non aveva titolo a partecipare alla gara di che trattasi perchè squalificato per due gare (vedi C.U. n. 49 del 17.05.2006) in occasione della gara play-out: Spadaforese/Camaro del 14.05.2006. Pertanto, chiede la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 a carico della Società Camaro. Controdeduce l’U.S.D. Camaro sostenendo che il calciatore interessato aveva titolo a prendere parte alla gara avendo scontato le due gare di squalifica assunte nella stagione precedente in occasione della gara di play-out ed esattamente una giornata di squalifica nel campionato regionale Puglia di Eccellenza in data 3.09.2006 nella gara Toma Maglie/Francavilla Calcio, avendo quest’ultima Società tesserato a titolo “temporaneo” il calciatore in questione in data 1.09.2006 la seconda giornata di squalifica scontata in occasione della gara Spadaforese/Camaro del 9.09.2006, tra le file della Società Camaro, avendo il calciatore Giacopello Daniele ripristinato i rapporti con la predetta Società per consensuale risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo come previsto e consentito dell’art. 103/bis delle N.O.I.F. chiede il rigetto del reclamo proposto. Nella sua risposta alle controdeduzioni prodotte dalla Società Camaro, la Società Pol. Aci S.Antonio Ambrosiana chiede che vengano ritenute infondate i motivi dedotti a difesa dalla Società Camaro, dando una propria interpretazione dell’art. 103 bis delle N.O.I.F.. In buona sostanza sostiene che il termine indicativo dell’1 Settembre ha riferimento alla possibilità di effettuare le rescissioni consensuali dei trasferimenti a titolo temporaneo posti in essere prima dell’1 Settembre; insiste sulla primaria richiesta della punizione sportiva a carico della Società Camaro; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti sopra specificati prodotti dalle Società interessate, osserva: “l’escamotage” paventato dalla ricorrente quando attraverso la sua interpretazione dell’art. 103/bis delle N.O.I.F. ipotizza che la controparte avrebbe posto in essere iniziative ed eventi, intesi a raggirare norme federali; non può essere condivisa stante che il termine indicato nel predetto articolo non è limitativo ma costitutivo di periodo nel quale possono ritenersi legittime le rescissioni e le risoluzioni consensuali dei trasferimenti a titolo temporaneo; Nell’ipotesi formulata dalla ricorrente, l’articolo in questione, dovrebbe contenere all’allocuzione del termine “antecedente” alla data indicata nell’articolo stesso. Pertanto, accertato che il calciatore Giacopello Daniele ha scontato le due giornate di squalifica assunte nella stagione sportiva 2005/2006 e dato atto della regolarità dei trasferimenti riguardanti il predetto calciatore; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Pol. Aci S.Antonio Ambrosiana con addebito della tassa di € 130,00 non versata.
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