COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI U.P. SCICLI (RG) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Gurrieri Mirko – GARA SCICLI/VIRTUS ISPICA del 17.09.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D” – C.U. N. 16 del 20.09.2006) – Proc. n. 14/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI
U.P. SCICLI (RG) – (avverso squalifica per tre gare calciatore Gurrieri Mirko – GARA SCICLI/VIRTUS ISPICA del 17.09.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”D” – C.U. N. 16 del 20.09.2006) – Proc. n. 14/A
Nei tempi e nei modi canonici, ha presentato appello la Società U.P. Scicli avverso la squalifica per tre gare comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Gurrieri Mirko per la gara in epigrafe riportata;
sostiene l’appellante che il proprio calciatore all’atto dell’espulsione ha tenuto condotta non protestataria; che il calciatore avversario colpito dalla gomitata non ha riportato “postume conseguenze” disputando regolarmente il resto della gara e pertanto chiede una riduzione della squalifica;
la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi d’appello, osserva:
invero sul rapporto di gara è riportata la violenta gomitata sferrata dal calciatore Gurrieri Mirko all’avversario;
l’infrazione contestata per il suo contenuto e natura non consente alcuna giustificazione in merito, trattandosi di un gesto alquanto deprecabile e censurabile;
pertanto, non si può accedere alla richiesta di riduzione della Società appellante;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare la squalifica per tre gare del calciatore Gurrieri Mirko;
per l’effetto di addebitare alla Società U.P. Scicli l’ammenda di € 130,00
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