COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CO.E.MI MISTERBIANCO (CT) – (avverso squalifica calciatore Fabrizio Venticinque per cinque gare – GARA COEMI MISTERBIANCO/REAL GIUSTRA del 17.09.2006 – GARA DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 16/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CO.E.MI MISTERBIANCO (CT) – (avverso squalifica calciatore Fabrizio Venticinque per cinque gare – GARA COEMI MISTERBIANCO/REAL GIUSTRA del 17.09.2006 – GARA DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 16/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato ritenendo la stessa sproporzionata rispetto ai reali fatti accaduti nel terreno di giuoco. Ritiene, sempre la stessa Società che il comportamento del proprio calciatore è censurabile, ritenendo che lo stesso sia stata una manifestazione di plateale dissenso e non aggressiva e minacciosa. La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: il comportamento tenuto dal calciatore è descritto in maniera chiara e non si presta ad alcuna censura ed in relazione alla circostanza che lo stesso ha spintonato l’arbitro e successivamente ha profferito frasi irriguardose, la sanzione va confermata; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa non versata (€ 130,00).
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