COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso posizione irregolare calciatore Mantegna Marco partecipante alla GARA CAPO D’ORLANDO/ROCCA DI CAPRILEONE del 16.9.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE) – Proc. n° 11/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso posizione irregolare calciatore Mantegna Marco partecipante alla GARA CAPO D’ORLANDO/ROCCA DI CAPRILEONE del 16.9.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE) – Proc. n° 11/A –
Sostiene la ricorrente che il calciatore Mantegna Marco non aveva titolo a partecipare alla gara di che trattasi perché a carico dello stesso residuava ancora una giornata di squalifica a fronte delle tre giornate assunte nel campionato regionale Allievi, stagione 2005/2006 (C.U. n° 39 del 13.4.2006 – C.R.S.-S.G.S. – Palermo), due delle tre giornate sono state scontate in occasione delle ultime due giornate di campionato regionale Allievi giocate dalla Società Capo d’Orlando;
La terza giornata avrebbe dovuta scontarla nel campionato successivo disputato dalla Società Capo d’Orlando presso la quale il predetto calciatore è rimasto tesserato fuori, però, di appartenenza categoria “Allievi”;
Pertanto, avendo partecipato sin dalle prime giornate del campionato di Promozione stagione 2006/2007, va sancita la irregolarità della sua partecipazione alle predette gare;
Chiede, pertanto, la declaratoria della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Capo d’Orlando;
Controdeduce quest’ultima Società, sostenendo che, in effetti, il Campionato regionale “Allievi” è terminato in data 30.4.2006, ma la Società di appartenenza (Capo d’Orlando) ha effettuato, successivamente al 30.4.2006, altre gare di campionato di appartenenza (Promozione) in una delle quali (Capo d’Orlando/Collesano del 13.5.2006) il calciatore Mantegna Marco non ha preso parte; pertanto ha scontato in occasione di quest’ultima gara la terza giornata di squalifica, assunta nel campionato regionale “Allievi Regionali” stagione 2005/2006;
A conforto di detta tesi fa riferimento all’art. 17 C.G.S. e a parere interpretativo della Corte Federale soprattutto laddove si evince il principio della “omogeneità alle competizioni”; Chiede, pertanto, il rigetto del reclamo, avanzato dalla Società U.S.D. Rocca di Caprileone con la conseguente omologazione della gara in questione con il risultato conseguito in campo;
La Commissione Disciplinare, curati i necessari accertamenti e presso il C.R.S.-S.G.S. di Palermo e presso il Comitato Regionale Sicilia, accertata la posizione del calciatore di che trattasi in quelle sedi, sentiti all’udienza dibattimentale i legali rappresentanti di entrambe le società;
Osserva: art. 17 al comma 3 e 6 disciplina, con precise norme la materia ed il caso , oggi oggetto di controversia precisando che le squalifiche irrogate devono essere scontate nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento;
La Corte Federale, in sede di parere interpretativo, precisa che un calciatore al quale residuano al termine di stagione una o più giornate di squalifica inflittagli o in una gara di campionato “Juniores” o in gara del campionato “Allievi” (distinguendo così la tipologia propria dei due campionati) deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione, nel caso di insussistenza di tale genere di gara, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla Società di appartenenza. Precisa ancora il calciatore partecipante originariamente al campionato “Allievi” che nella stagione successiva ecceda i limiti di età fissati per la categoria, deve scontare la pena o il residuo della stessa nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza ed in gare omogenee quindi tipologicamente corrispondenti a quelle nelle quali era maturata la condotta punita.
Osserva ancora, questa Decidente che il termine di omogeneità non trova applicazione tra il campionato “Juniores” e quello di “Allievi” trattandosi di competizioni ben distinte per tipologia e loro effettivo svolgimento; basta in proposito ricordare che il campionato “Juniores” può anche durante il suo svolgimento, essere assoggettato a rinuncia anche nel caso di sua obbligatorietà; nel qual caso le società interessate sono assoggettate soltanto ad una ammenda stabilita da norme regolamentari, senza ripercussione alcuna al campionato di competenza in corso.
Quindi va puntualizzato il carattere di “aleatorietà” del campionato “Juniores”; Pertanto va sancita la obbligatorietà di scontare la residua squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra della nuova stagione;
Accertata, pertanto, la irregolarità di partecipazione alla gara in esame del calciatore Mantegna Marco, per quanto sopra osservato;
Visto l’art. 17 C.G.S.; tenuto conto dei pareri della Corte Federale (vedi tra altri: C.U. n° 12/Corte Federale – 18.12.2003) e pronunciamento in materia da parte della C.A.F.
DELIBERA:
di accogliere il reclamo come sopra proposto dalla U.S.D. Rocca di Caprileone, infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara Capo d’Orlando/Rocca di Caprileone del 16.9.2006 – Campionato Promozione” con il punteggio di 0-3 a carico della Società Capo d’Orlando;
senza addebito di tassa.
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