COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL) – avverso squalifica fino al 20.6.2007 calciatore Malta Antonino e squalifica per 4 gare calciatore Ricotta Tancredi – GARA ATLETICO CAMPOFRANCO/REAL SUTTANO DELL’1.10.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 18 del 4.10.2006) – Proc. n° 26/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI
A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO (CL) – avverso squalifica fino al 20.6.2007 calciatore Malta Antonino e squalifica per 4 gare calciatore Ricotta Tancredi – GARA ATLETICO CAMPOFRANCO/REAL SUTTANO DELL’1.10.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “B” – C.U. n° 18 del 4.10.2006) – Proc. n° 26/A –
Rituale appello è stato presentato dalla A.S.D. Atletico Campofranco avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo dei calciatori Malta Antonino e Ricotta Tancredi in epigrafe riportati;
La Società appellante pur riconoscendo i fatti accaduti “riprovevoli e censurabili” ritiene la sanzione comminata in prime cure ai propri tesserati eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti e ne chiede una riduzione;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva:
Meritano netta censura i comportamenti posti in essere dai calciatori “de qua”;
Pur tuttavia, mentre per il calciatore Ricotta Tancredi, la reiterazione del comportamento antiregolamentare anche dopo l’espulsione, la condotta del calciatore Malta Antonino non presenta gli estremi di violenza, ma si configura in atto , nei confronti del Direttore di gara, particolarmente irriguardoso, offensivo e minaccioso;
Per tali motivi decide di riportare il provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Malta Antonino come in dispositivo riportato;
P.Q.M.
DELIBERA:
di squalificare il calciatore Malta Antonino fino al 31.3.2007;
di confermare la squalifica al calciatore Ricotta Tancredi per 4 gare;
per l’effetto, di non addebitare la tassa reclamo alla Società Atletico Campofranco.
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