COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: A.S.D. Sportincontro (CT) e Dirigente Sig. Calogero Simone Salvatore – Proc. n° 10/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: A.S.D. Sportincontro (CT) e Dirigente Sig. Calogero Simone Salvatore – Proc. n° 10/A – Con nota del 19.9.2006 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito quanti in epigrafe indicati per violazione dell’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C.; Letti gli atti comprovanti l’accertato comportamento posto in essere da parte dei soggetti deferiti ed in particolare la denuncia-querela formalizzata a carico del Presidente del Comitato Regionale Sicilia e della segreteria Sig.ra Maria Gatto senza l’autorizzazione ne’ richiesta ne’ ottenuta per ricorrere alla giurisdizione statale; Considerato che il caso in esame realizza l’ipotesi di reiterazione, stante una precedente analoga iniziativa posta in essere dagli stessi soggetti oggi in giudizio e già raggiunti da provvedimenti disciplinari adottati da questa Decidente (vedi proc. n° 1/A pubblicato nel C.U. n° 13 del 13.9.2006-C.R.S.); Contestati i superiori addebiti nascenti dalla violazione della clausola compromissoria e dichiarata la legittimità del deferimento in esame, questa Decidente, nella contumacia dei soggetti deferiti all’udienza del 17.102006, debitamente comunicata; Visto l’art. 27 dello Statuto F.I.G.C.; Visto l’art. 11/bis del Codice di Giustizia Sportiva; Per i motivi di cui in narrativa; DELIBERA: infliggere al Sig. Calogero Simone Salvatore - dirigente A.S.D. Sportincontro - una ulteriore inibizione – di cui all’art. 14 punto 1) lettera e) C.G.S. a tutto il 31.12.2007; infliggere alla Società A.S.D. Sportincontro una ulteriore penalizzazione di punti 6 (sei) nella classifica di competenza stagione 2006/2007 e l’ammenda di Euro 1.000,00; La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Presidenza della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it