COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare OR.SA P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto – (avverso squalifica per tre gare calciatore Biondo Antonio – GARA ORSA/FUTURA del 14.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 20 del 18.10.2006) – Proc. n. 36/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
OR.SA P.G. di Barcellona Pozzo di Gotto – (avverso squalifica per tre gare calciatore Biondo Antonio – GARA ORSA/FUTURA del 14.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 20 del 18.10.2006) – Proc. n. 36/A
Con appello ritualmente presentato, la Società ricorrente propone reclamo avverso la squalifica del proprio calciatore sostenendo che lo stesso non si sarebbe reso responsabile della condotta censurata;
La Commissione Disciplinare letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva:
le argomentazioni addotte dalla ricorrente non appaiono conducenti perché si pongono in netto contrasto con le univoche risultanze di gara, così come contenute nel rapporto dell’arbitro;
Dallo stesso, infatti, si evince l’atto assolutamente censurabile, posto in essere dal calciatore Biondo, che pertanto, va punito con la sanzione emessa dal primo Giudice che va confermata;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa pari ad € 130,00.
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