COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MASCALI CALCIO di Mascali – (avverso squalifica calciatore Belluso Fabrizio per cinque gare ed ammenda di € 300,00 – GARA MASCALI/VIAGRANDE dell’8.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n° 19 dell’11.10.2006) – Proc. n. 37/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MASCALI CALCIO di Mascali – (avverso squalifica calciatore Belluso Fabrizio per cinque gare ed ammenda di € 300,00 – GARA MASCALI/VIAGRANDE dell’8.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n° 19 dell’11.10.2006) – Proc. n. 37/A Avverso i provvedimenti in epigrafe riportati ha presentato rituale appello la Società A.S.D. Mascali Calcio; rileva l’appellante , con proprie argomentazioni, una serie di errori commessi dal direttore di gara con decisioni tutte penalizzanti la squadra di casa; pertanto chiede una completa revisione dei provvedimenti impugnati “in considerazione della lieve entità dei fatti in realtà accaduti”. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: dalla disamina dei rapporti di gara dell’arbitro e del suo collaboratore si evidenzia la condotta censurabile e non regolamentare del calciatore Belluso Fabrizio; va catechizzata la condotta del Belluso e gli addebiti statuiti vanno confermati; avuto riguardo la presenza di persone non autorizzate nello spiazzo antistante gli spogliatoi, trattasi di un singolo episodio non regolamentare che non ha avuto nessuna conseguenza; si ritiene di puntualizzare alcune espressioni usate nell’appello in esame dalla Società ricorrente, certamente poco felici nel rispetto dei precetti federali; ciò stante, questa Commissione decide come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di squalificare il calciatore Belluso Fabrizio per 4 gare; di infliggere l’ammenda di € 200,00 alla Società A.S.D. Mascali Calcio; per l’effetto, di non addebitare la tassa reclamo alla stessa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it