COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.Pol. Albatros Lercara, Pol. Antillese, U.S.D. Audax Poerio, A.S.D. Casteltermini, A.S.D. Ciappazzi, Circolo San Giorgio, Pol. Duilia 81, U.S. Fitalese, A.C. Club Italia, C.S. Lipari, F.C. Juve Scala Marina, Pol. D. Mazzarrone, A.S. Meriense, Csrc Misserio, Pol. Montagnareale, A.D.P. Olimpia Sinagra Calcio, U.S.C. Prizzi, Comitato Pro Curcuraci, A.C. Procidina, A.S. Raddusa, A.S.D. Real Chiaramonte, A.C.D. Real Gazebo, A.S.D. Real Puntese, U.S.D. Roccapalumba, A.S.D. Atletico Sancataldese, A.S.D. S.Domenica Vittoria, Target Vittoria, A.C.S. Villagrazia di Carini per violazione dell’art. 43 p.3. Regolamento L.N.D. – Proc. n. 38/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società A.Pol. Albatros Lercara, Pol. Antillese, U.S.D. Audax Poerio, A.S.D. Casteltermini, A.S.D. Ciappazzi, Circolo San Giorgio, Pol. Duilia 81, U.S. Fitalese, A.C. Club Italia, C.S. Lipari, F.C. Juve Scala Marina, Pol. D. Mazzarrone, A.S. Meriense, Csrc Misserio, Pol. Montagnareale, A.D.P. Olimpia Sinagra Calcio, U.S.C. Prizzi, Comitato Pro Curcuraci, A.C. Procidina, A.S. Raddusa, A.S.D. Real Chiaramonte, A.C.D. Real Gazebo, A.S.D. Real Puntese, U.S.D. Roccapalumba, A.S.D. Atletico Sancataldese, A.S.D. S.Domenica Vittoria, Target Vittoria, A.C.S. Villagrazia di Carini per violazione dell’art. 43 p.3. Regolamento L.N.D. – Proc. n. 38/A Con singole note del 16.10.2006 il C.R. Sicilia ha deferito le Società in oggetto, per non avere inviato il tesseramento del tecnico cui affidare la conduzione della propria prima squadra, in violazione dell’art. 43 p.3 Regolamento L.N.D. e art. 1 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 31.10.2006, celebratasi alla presenza di alcune delle deferite; ritenute incoducenti ai fini del decidere le note difensive pervenute, in quanto prive di pregio federale, si osserva che il presente deferimento si appalesa fondato in base a quanto comunicato dal competente Organo Federale. Pertanto, le odierne deferite vanno dichiarate responsabili della violazione ascritta loro, e sanzionate come indicato in dispositivo; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto, di infliggere a ciascuna delle Società in oggetto indicate l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Si comunichi, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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