COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIANCIANA 2000 (AG) – (avverso squalifica per tre gare calciatore D’Anna Francesco ed ammenda di € 300,00 – GARA CIANCIANA 2000/DATTILO del 15.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. n. 20 del 18.10.2006) – Proc. n. 44/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIANCIANA 2000 (AG) – (avverso squalifica per tre gare calciatore D’Anna Francesco ed ammenda di € 300,00 – GARA CIANCIANA 2000/DATTILO del 15.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – C.U. n. 20 del 18.10.2006) – Proc. n. 44/A Ricorre la Società interessata rilevando che la impugnata squalifica risulterebbe sproporzionata se raffrontata ai fatti realmente accaduti, chiede pur ritenendo gli episodi contestati certamente censurabili, la riduzione della squalifica e l’annullamento dell’ammenda erogata. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, preso atto delle risultanze degli atti di gara, osserva: vanno condivisi tutti gli addebiti legittimamente censurati e statuiti dal Giudice di primo esame, la condotta del calciatore, pur censurabile che sia, si è concretizzata in offese puramente labiali senza alcuna conseguenza. In ordine all’ammenda essa trova legittima proposizione per quanto posto in essere dai sostenitori dell’odierna ricorrente in danno degli ufficiali di gara, e quindi, condividendola si conferma; DELIBERA: di determinare in due gare la squalifica con diffida a carico del calciatore D’Anna Francesco (A.S.D. Cianciana); di confermare l’ammenda statuita in primo grado; per l’effetto non si provvede ad addebito di tassa.
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