COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MERIENSE di Merì – (avverso squalifiche calciatori Arena Antonio al 31.12.2006, Calabrese Vittorio al 20.11.2006, Rundo Vittorio al 5.11.20006, Scilipoti Massimo per tre gare, Chillemi Carmelo al 31.12.2007 – GARA RIVIERA DELLO STRETTO/MERIENSE del 15.10.2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 46/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MERIENSE di Merì – (avverso squalifiche calciatori Arena Antonio al 31.12.2006, Calabrese Vittorio al 20.11.2006, Rundo Vittorio al 5.11.20006, Scilipoti Massimo per tre gare, Chillemi Carmelo al 31.12.2007 – GARA RIVIERA DELLO STRETTO/MERIENSE del 15.10.2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”D”) – Proc. n. 46/A La Società Meriense chiede la revisione delle sanzioni assunte dal Giudice Sportivo, sostenendo che esse siano basate su referto arbitrale definito “artefatto” e “tendenzioso”; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; Ne consegue che le affermazioni a discolpa rese dalla Società appellante, non possono trovare ingresso in questa sede laddove sfornite di collegamento probatorio al documento ufficiale di gara; In ordine alle sanzioni irrogate va osservato che appaiono congrue in relazione agli addebiti, con l’unica eccezione della sanzione a carico del Chillemi, da contenersi come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di contenere a tutto il 30.09.2007 la sanzione della squalifica a carico del Chillemi Carmelo; di confermare il resto dei provvedimenti; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it