COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MORGANTINA AIDONE (EN) – (avverso delibera del Giudice Sportivo – GARA AIDONE/S.AGATA LI BATTIATI del 23.10.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “F” – C.U. n. 22 del 2.11.2006) – Proc. n. 59/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MORGANTINA AIDONE (EN) – (avverso delibera del Giudice Sportivo – GARA AIDONE/S.AGATA LI BATTIATI del 23.10.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “F” – C.U. n. 22 del 2.11.2006) – Proc. n. 59/A L’arbitro della gara a margine riferiva sul proprio rapporto che al 20’ del secondo tempo si trovava costretto a sospendere la stessa per una rissa che coinvolgeva undici calciatori per parte dei quali alcuni non riusciva ad identificare e si trovava impossibilitato ad assumere, i dovuti provvedimenti disciplinari. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 22 del 2.11.2006, infliggeva ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3; la squalifica dei calciatori della Società Morgantina Aidone, Nicastro Andrea per sette gare, Alessi Nazareno, Angilella Filippo, Puglisi Filippo per cinque gare, la squalifica dei calciatori della Società S.Agata Li Battiati Gravino Vincenzo per quattro gare e Tomaselli Gaetano per due gare; l’ammenda di € 300,00, ad ambedue le Società. Avverso i suddetti provvedimenti disciplinari ha presentato rituale appello la Società A.S.D. Morgantina Aidone che chiede l’annullamento dei suddetti o in subordine la ripetizione della gara ed una congrua riduzione delle squalifiche e dell’ammenda. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: la disamina del rapporto di gara evidenzia senza ombra di dubbio che alla rissa scatenatasi al 20’ del secondo tempo, a seguito di un fallo commesso dal calciatore Nicastro della Società Morgantina ai danni di un avversario, parteciparono la totalità dei tesserati di entrambe le squadre, per cui, l’arbitro non scorgendo volontà alcuna di riportare la calma da parte dei dirigenti delle due Società, si trova costretto a sospendere definitivamente la gara; risulta inconfutabile che sostenitori locali ed ospiti hanno dato inizio ad un lancio di diversi oggetti che fortunatamente non colpivano alcuno; va confermato ogni addebito statuito in primo grado di giudizio; va sottolineato altresì, che al calciatore Nicastro Andrea, per un principio di perequazione va riformata la squalifica come da dispositivo, mentre vanno confermati tutti gli altri provvedimenti disciplinari per i motivi su esposti; P.Q.M. DELIBERA: di determinare la squalifica a carico del calciatore Nicastro Andrea della Società Morgantina Aidone per cinque gare; di confermare tutti gli altri provvedimenti; senza addebito della tassa alla Società Morgantina Aidone.
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