COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (avverso delibera del Giudice Sportivo – GARA MORGANTINA AIDONE/S.AGATA LI BATTIATI del 23.10.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 22 del 2.11.2006) – Proc. n. 66/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S.D. S.AGATA LI BATTIATI (CT) – (avverso delibera del Giudice Sportivo – GARA MORGANTINA AIDONE/S.AGATA LI BATTIATI del 23.10.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”F” – C.U. n. 22 del 2.11.2006) – Proc. n. 66/A L’arbitro della gara a margine riferiva sul proprio rapporto che al 20’ del secondo tempo si trovava costretto a sospendere la stessa per una rissa che coinvolgeva undici calciatori per parte dei quali alcuni non riusciva ad identificare e si trovava impossibilitato ad assumere, i dovuti provvedimenti disciplinari. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 22 del 2.11.2006, infliggeva ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 300,00 oltre a varie squalifiche ai calciatori che era riuscito ad annotare sul proprio taccuino. Avverso i suddetti provvedimenti disciplinari si è appellata la Società ricorrente chiedendo, con motivazioni soggettive e di parte, l’annullamento dei suddetti o in subordine la ripetizione della gara e la rideterminazione dell’ammenda in più equa misura. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali letti i motivi di appello, osserva: emerge che dal rapporto di gara inequivocabilmente che alla rissa scatenatasi al 20’ del secondo tempo, in seguito ad una fallo commesso dal calciatore della squadra avversaria, parteciparono tutti i tesserati di entrambe le squadre, per cui l’arbitro, non individuando da parte dei dirigenti alcuna volontà ed interesse a riportare la calma sul terreno di giuoco, si trovava costretto a sospendere definitivamente la gara; risulta dal referto arbitrale, in modo chiaro, che sostenitori ospiti e locali hanno dato luogo ad un lancio di oggetti diversi (pietre, bastoni, bottiglie piene d’acqua) che solo per caso non colpivano nessuna persona; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto per le motivazioni indicate; di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 alla Società S.S.D. S.Agata Li Battiati.
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