COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI S.S. F.RAIMONDI GANGI (PA) – (avverso la squalifica del calciatore Proetto fino al 31.12.2010 ed il calciatore Malandano Salvatore per tre gare – GARA F.RAIMONDI GANGI/ROCCA DI CAPRILEONE del 29.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 22 del 2.11.2006) – Proc. n. 54/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI S.S. F.RAIMONDI GANGI (PA) – (avverso la squalifica del calciatore Proetto fino al 31.12.2010 ed il calciatore Malandano Salvatore per tre gare – GARA F.RAIMONDI GANGI/ROCCA DI CAPRILEONE del 29.10.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”B” – C.U. n. 22 del 2.11.2006) – Proc. n. 54/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati, adducendo che le sanzioni appaiono sproporzionate rispetto alla reale entità della condotta. La Commissione Disciplinare, letto l’appello esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società comparso alla seduta del 14.11.2006 osserva: le motivazioni addotte dall’appellante non appaiono conducenti poichè si pongono in contrasto con le risultanze di gara ed in particolare con il rapporto della terna arbitrale. Ed invero, la condotta posta in essere dal giocatore Proetto appare assolutamente grave e censurabile essendosi estrinsecata, come risulta dal rapporto dell’arbitro, in un’azione violenta, offensiva e reiterata nei confronti del direttore di gara che è stato attinto con una testata e con un pugno dal Proetto. Relativamente al comportamento posto in essere dal Marandano Salvatore anch’esso appare estrinsecazione di una condotta violenta – una gomitata – nei confronti di un avversario e quindi come tale assolutamente censurabile. Le sanzioni, pertanto, inflitte ai due tesserati della Società appellante appaiono senz’altro congrue e vanno confermate; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto con addebito di tassa non pagata pari ad € 130,00.
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