COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PISANO (CT) – (avverso squalifica massaggiatore Caniglia Antonio fino al 30.06.2007 e squalifica per due gare al calciatore Mazzaglia Armando – GARA FRANCAVILLA/PISANO del 28.10.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 22 del 2.11.2006) – Proc. n. 58/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. PISANO (CT) – (avverso squalifica massaggiatore Caniglia Antonio fino al 30.06.2007 e squalifica per due gare al calciatore Mazzaglia Armando – GARA FRANCAVILLA/PISANO del 28.10.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 22 del 2.11.2006) – Proc. n. 58/A L’arbitro della gara in epigrafe riportata, al 25’ del primo tempo aveva allontanato dal terreno di giuoco il Sig. Caniglia Antonio, massaggiatore della Società A.S. Pisano per averlo attinto con uno sputo nella divisa nonchè per contegno irriguardoso in seguito ad un provvedimento che il direttore di gara aveva assunto nei riguardi del calciatore Mazzaglia Armando, espulso pochi istanti prima, perchè invitato a togliere un “piercing” al labbro inferiore si rifiutava di farlo. Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti del C.R. Sicilia, con delibera pubblicata sul C.U. n. 22 del 2.11.2006, infliggeva al Sig. Caniglia Antonio la squalifica fino al 30.06.2007 ed al calciatore Mazzaglia Armando la squalifica per due gare. Avverso i provvedimenti suddetti ha presentato rituale appello la Società A.S. Pisano chiedendo un riesame dei fatti accaduti adducendo motivazioni giustificative di parte. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: preliminarmente si ricorda alla Società Pisano che le norme federali non prevedono il confronto tra il direttore di gara ed i tesserati di una società per un contraddittorio; dall’esame del rapporto di gara si evince in maniera chiara la condotta minacciosa del Sig. Caniglia Antonio concretizzatasi con uno sputo che attingeva l’arbitro sulla divisa, atto altamente spregevole e deprecabile che va fortemente stigmatizzato; risulta non impugnabile la squalifica per due gare inflitta al calciatore Mazzaglia Armando ai seni dell’art. 41 punto 3 lettera a del C.G.S.; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto per le indicate motivazioni; di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 alla Società Pisano.
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