COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ARCOBALENO ISPICA – (avverso ammenda € 200,00, squalifica calciatore Caschetto Modica Giuseppe per cinque gare, inibizione dirigente Lorefice Fabio fino al 30.03.2007 – GARA ARCOBALENO/ARCOBALENO ISPICA del 4.11.2006 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C/2) – Proc. n. 68/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ARCOBALENO ISPICA – (avverso ammenda € 200,00, squalifica calciatore Caschetto Modica Giuseppe per cinque gare, inibizione dirigente Lorefice Fabio fino al 30.03.2007 – GARA ARCOBALENO/ARCOBALENO ISPICA del 4.11.2006 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C/2) – Proc. n. 68/A L’appellante contesta la veridicità del rapporto arbitrale con varie motivazioni chiede l’annullamento o la riduzione delle sanzioni a carico; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) il procedimento disciplinare si svolge sulla scorta degli atti ufficiali di gara, ragion per cui non possono trovare ingresso in questa sede generiche contestazioni circa la “falsità” del referto di gara ovvero considerazioni difensive non supportate da evidenze riscontrabili negli atti di gara; 2) quanto all’entità delle sanzioni ai tesserati, esse appaiono adeguate alla condotta assunta e come descritta in referto, non ravvisandosi nel caso del Lorefice ed il quello del Caschetto circostanze attenuanti riscontrabili nel referto; 3) la sanzione dell’ammenda appare adeguata all’atteggiamento tenuto dai sostenitori, che non si limitavano a contestazioni verbali ma a ben altro; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata.
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