COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare REAL BAGHERIA (PA) – (avverso squalifica calciatore Bracco Angelo fino al 30.04.2007 – GARA RANGERS/REAL BAGHERIA dell’1.11.2006 – COPPA TRINACRIA) – Proc. n. 69/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 22/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
REAL BAGHERIA (PA) – (avverso squalifica calciatore Bracco Angelo fino al 30.04.2007 – GARA RANGERS/REAL BAGHERIA dell’1.11.2006 – COPPA TRINACRIA) – Proc. n. 69/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente e con il quale viene chiesto il riesame della decisione del Giudice Sportivo per una sanzione più adeguata alla reale gravità del fatto accaduto;
Nelle difese la Società appellante ritiene che, a seguito della doppia ammonizione comminata dal direttore di gara, ha senz’altro compiuto quanto descritto nel referto arbitrale, ciò nonostante tale comportamento è stato correttamente rubricato dal Giudice di primo esame, ma in relazione alla circostanza (come si legge nel rapporto di gara) si è concretato in un tentativo senza alcuna conseguenza.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e convocata la Società all’udienza dibattimentale del 21.11.2006, alla quale la stessa ha ribadito quanto già descritto nelle proprie difese, osserva:
il comportamento tenuto dal calciatore è censurabile ed è stato sanzionato dal Giudice Sportivo in maniera corrispondente a quanto accaduto nel terreno di giuoco: ritenuto, però, che tale comportamento è solo intenzionale non ha provocato alcuna conseguenza al direttore di gara si determina la sanzione come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Bracco Angelo (Real Bagheria) fino al 28.02.2007;
senza addebito di tassa.
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