COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: Sig. Ciancimino Calogero e Società U.S.D. Empedoclina per violazione art. 75, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 65/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico: Sig. Ciancimino Calogero e Società U.S.D. Empedoclina per violazione art. 75, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 65/A
Con nota del 10.11.2006 il C.R.S. ha deferito il Sig. Ciancimino Calgero calciatore tesserato per la Società U.S.D. Empedoclina e quest’ultima, per la mancata presentazione del primo alla selezione della Rappresentativa Regionale Juniores del giorno 8.11.2006, senza addurre alcuna giustificazione.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 28 Novembre 2006, in assenza di note difensive osserva che la natura documentale del presente procedimento non richiede ulteriore attività istruttoria.
Il calciatore non si è presentato alla Selezione in argomento, senza addurre alcuna giustificazione e la Società di appartenenza ne risponde, ex art.76, comma 2 delle N.O.I.F.
Ciò posto:
DELIBERA:
di squalificare il calciatore Ciancimino Calogero per una giornata;
di infliggere alla Società U.S.D. Empedoclina l’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: Sig. Ciancimino Calogero e Società U.S.D. Empedoclina per violazione art. 75, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 65/A"