COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SPADAFORESE (ME) – (avverso squalifica campo per 3 giornate e inibizione Sig. Miceli Antonino fino al 20.12.2006 – GARA SPADAFORESE/UNIONE FIUMEFREDDO dell’11.11.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR “B” – C.U. n° 25 del 15.11.2006) – Proc. n°73/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. SPADAFORESE (ME) – (avverso squalifica campo per 3 giornate e inibizione Sig. Miceli Antonino fino al 20.12.2006 – GARA SPADAFORESE/UNIONE FIUMEFREDDO dell’11.11.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR “B” – C.U. n° 25 del 15.11.2006) – Proc. n°73/A – Ha presentato rituale appello la Società Spadaforese avverso i provvedimenti disciplinari in epigrafe riportati; La ricorrente nel condannare la condotta violenta del custode del campo perpetrata in danno di un assistente dell’arbitro, mette in evidenza il comportamento fattivo dei dirigenti adoperatisi nei riguardi della terna arbitrale, subito dopo gli accadimenti violenti; Ritiene “invenzioni” dell’Assistente arbitro quanto riportato riguardo la condotta del Sig. Miceli Antonino. Chiede pertanto una congrua riduzione della squalifica di campo e l’annullamento dell’inibizione a carico del Sig. Miceli; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: Dall’esame dei rapporti dell’arbitro e dei suoi assistenti si evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile il censurato e deprecabile contegno violento tenuto dal custode del campo, nonché la condotta istigatoria del Sig. Miceli nei confronti della tifoseria locale; Quanto sopra porta ad affermare equi i provvedimenti assunti in prime cure e come tali confermati; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società U.S. Spadaforese; di addebitare la tassa reclamo di Euro 130,00 alla Società Spadaforese.
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