COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BOMPENSIERE (CL) – (avverso squalifica calciatore Bonvissuto Michelangelo fino al 31.12.2009; squalifica per 4 gare calciatori Malta Massimo e Garrasi Carmelo; inibizione Sig. Anelli Calogero fino al 15.1.2007 – GARA BOMPENSIERE/OVER 30 del 12.11.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. DI CALTANISSETTA)- Proc. n° 6/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. BOMPENSIERE (CL) – (avverso squalifica calciatore Bonvissuto Michelangelo fino al 31.12.2009; squalifica per 4 gare calciatori Malta Massimo e Garrasi Carmelo; inibizione Sig. Anelli Calogero fino al 15.1.2007 – GARA BOMPENSIERE/OVER 30 del 12.11.2006 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. DI CALTANISSETTA)- Proc. n° 6/B
L’appellante chiede la revisione dei provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo, nella consapevolezza di “aver sbagliato”, ma comunque di non aver usato violenza. Per quanto attiene la posizione personale, il Sig. Anelli, Presidente della Società sostiene d’essere stato frainteso, essendosi espresso con “tono di voce un po’ alterato” ma certamente non minaccioso;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) Stante l’inibizione assunta a carico del Presidente Sig. Anelli Calogero, lo stesso non avrebbe potuto proporre appello non potendo rappresentare la Società a tal fine (art. 14 n° 1 lettera e C.G.S.)
2) Il gravame, per le ragioni di cui sopra rimane valido soltanto quale appello personale relativamente alla posizione dello stesso Sig. Anelli Calogero;
3) Ciò posto va aggiunto che le considerazioni difensive espresse dal Presidente non trovavano riscontro negli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento;
4) La sanzione appare adeguata tenuto conto del comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso come descritto dal direttore di gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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