COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: Sig. Sciacca Vincenzo e Società A.S.D. Akragas Calcio per violazione art. 76, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 51/A-quater

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: Sig. Sciacca Vincenzo e Società A.S.D. Akragas Calcio per violazione art. 76, c.2, N.O.I.F. – Proc n° 51/A-quater Con nota del 3.11.2006 il C.R.S. ha deferito il Sig. Sciacca Vincenzo calciatore tesserato per la Società A.S.D. Akragas Calcio e quest’ultima, per la mancata presentazione del primo alla selezione della Rappresentativa Regionale Juniores del giorno 24.10.2006, senza addurre alcuna giustificazione. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione per il giorno 21 Novembre 2006, in assenza di note difensive, osserva che la natura documentale del presente procedimento non richiede ulteriore attività istruttoria. Il calciatore non si è presentato alla Selezione in argomento, senza addurre alcuna giustificazione e la Società di appartenenza ne risponde, ex art.76, comma 2 delle N.O.I.F. Ciò posto: DELIBERA: di squalificare il calciatore Sciacca Vincenzo per una giornata; di infliggere alla Società A.S.D. Akragas Calcio l’ammenda di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
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