COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ALCAMO S.R.L. (TP) – (avverso squalifica calciatore Cordaro Mariano fino al 31.1.2007) – GARA ALCAMO/CARINI del 19.11.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA (A) – Proc. n° 83/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. ALCAMO S.R.L. (TP) – (avverso squalifica calciatore Cordaro Mariano fino al 31.1.2007) – GARA ALCAMO/CARINI del 19.11.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA (A) - Proc. n° 83/A Letto L’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla sanzione inflitta al proprio tesserato perché ritenuta sproporzionata alle effettive responsabilità dello stesso giocatore ed ai concreti effetti prodotti dalla sua condotta ; La Società appellante, anche nelle proprie difese, riconosce le responsabilità ascritte al proprio tesserato in ordine al comportamento tenuto nei confronti del proprio compagno di squadra; La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e le difese articolate dalla Società ricorrente, ritenuto che tale comportamento è gravemente lesivo anche in considerazione che trattasi di comportamento nei confronti di un proprio compagno anche se la Società ha fatto presente che non ci sono state ulteriori conseguenze; P.Q.M. DELIBERA: di rigettare l’appello come sopra proposto con addebito di tassa di Euro 130,00 non versata
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