COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. ITALA (ME)- (posizione irregolare calciatore Tropea Fabrizio – GARA GIARDINI NAXOS/A.S.C. ITALA del 22.11.2006 – CAMPIONATO JUNIORES) – Proc. n° 8/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.C. ITALA (ME)- (posizione irregolare calciatore Tropea Fabrizio – GARA GIARDINI NAXOS/A.S.C. ITALA del 22.11.2006 – CAMPIONATO JUNIORES) – Proc. n° 8/B
La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che il reclamo come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata o mezzo equipollente comprovante l’invio di copia dello stesso alla società controparte (Art. 42 n° 6 C.G.S.);
L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, a termini dell’art. 29. nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto;
di addebitare alla citata Società istante, per l’effetto, la tassa reclamo non versata Euro 130,00
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