COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI UNIONE FIUMEFREDDO (CT) – (avverso inibizione Sig. Simone Giuseppe Tomaselli fino al 30.6.2011 e squalifica al Sig. Donzuso Venero fino al 30.1.2007 – GARA UNIONE FIUMEFREDDO/CAMARO del 5.11.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” ) – Proc. n° 57/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI
UNIONE FIUMEFREDDO (CT) – (avverso inibizione Sig. Simone Giuseppe Tomaselli fino al 30.6.2011 e squalifica al Sig. Donzuso Venero fino al 30.1.2007 – GARA UNIONE FIUMEFREDDO/CAMARO del 5.11.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” ) – Proc. n° 57/A –
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai tesserati sopra indicati e con il quale la stessa Società ritiene di dover aderire alle sanzioni adottate nei confronti della stessa società, nonchè degli altri tesserati poichè sono ritenute proporzionate agli inqualificabili fatti accaduti. Pertanto non impugna i provvedimenti dell’ammenda e della squalifica del campo e degli altri tesserati; Ritiene sempre nelle proprie difese, invece, che le sanzioni irrogate nei confronti di Tomaselli e Donzuso sono sproporzionate alla reale situazione verificatasi sul terreno di giuoco ed al comportamento tenuto dei tesserati;
Sostiene che per quanto riguarda Donzuso, pur lo stesso essendo stato allontanato dall’arbitro per eccessive proteste, non ha adottato nei confronti del direttore di gara alcun comportamento offensivo o violento, mentre per quanto riguarda Tomaselli, addirittura sarebbe estraneo ai fatti addebitatigli assolutamente estraneo ai fatti contestati.
Chiede quindi la riduzione della squalifica inflitta al Donzuso e l’eliminazione della sanzione a carico di Tomaselli:
Chiede, infine, di essere ascoltata all’udienza dibattimentale.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, le difese formulate dalla Società ricorrente e invitata all’ l’udienza dibattimentale del 28.11.2006, osserva:
Preliminarmente la Società ricorrente, presente all’udienza dibattimentale, insiste nelle difese tutte svolte con l’appello introduttivo;
Dalla lettura del referto arbitrale, nonchè dal rapporto dell’Assistente arbitrale, non può mettersi in dubbio il comportamento tenuto sia dalla Società che tanto meno dai propri tesserati.
In ordine al comportamento del Donzuso e del Tomaselli ognuno per la propria condotta, questa può essere ricondotta ad una sanzione più mitigata, ritenuto peraltro che, comunque, non vi sono state ulteriori conseguenze per il direttore di gara e l’assistente. Pertanto questa Commissione ritiene di determinare le sanzioni inflitte in pari grado come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al Sig. Donzuso Venero finoa la 7.1.2007 e l’inibizione del Sig. Tomaselli Simone Giuseppe fino al 30.6.2009;
senza addebito di tassa, non versata
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