COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. PRO FAVARA (AG) – ( avverso squalifica fino al 31.12.2007 – calciatore – capitano Montaperto Giovanni) – ( ai sensi art. 2 comma 2) – C.G.S. – gara Pro Favara – Terrasini del 12.11.2006 – ‘’Eccellenza’’ – C.U. n. 25 del 15.11.2006 – Proc. n° 70/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. PRO FAVARA (AG) – ( avverso squalifica fino al 31.12.2007 – calciatore – capitano Montaperto Giovanni) – ( ai sensi art. 2 comma 2) – C.G.S. – gara Pro Favara – Terrasini del 12.11.2006 – ‘’Eccellenza’’ – C.U. n. 25 del 15.11.2006 –
Proc. n° 70/A
Ricorre la Società interessata avverso il provvedimento in epigrafe indicato sostenendo che la responsabilità del gesto censurato, (aggressione di un collaboratore di linea – Assistente ufficiale – raggiunto da due pugni scagliati con violenza sulle spalle da un tesserato della Società ricorrente, rimasto, però, non riconosciuto perchè indossava una tuta societaria) è da attribuire al magazziniere della Società stessa, Sig. Restivo Michele, reo confesso con l’ammissione del fatto.
Pertanto chiede l’annullamento della squalifica a carico del calciatore – capitano Montaperto Giovanni e comminare la sanzione a carico del Sig. Restivo Michele;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, con particolare riguardo al rapporto dell’assistente arbitro, Sig. Vella Antonino, ha ritenuto di convocare le parti interessate, unitamente all’assistente arbitro, per procedere ad una ricognizione soggettiva, al fine di acquisire la certezza delle relative responsabilità da statuire;
L’ Ufficiale di gara presente, non ha riconosciuto il Sig. Restivo Michele quale autore della sua aggressione;
Ciò posto, mentre va scagionato della squalifica il Sig. Montaperto Giovanni, del fatto contestato ne deve rispondere la Società di appartenenza chiamata al riguardo di responsabilità oggettiva, sia per l’increscioso accadimento subito dall’Ufficiale di gara che della presenza di persona estranea non autorizzata in campo;
Tenuto conto della gravità della censurata condotta posta in essere;
Visto gli artt. 13 e 14 del C.G.S.
P.Q.M.
DELIBERA:
di annullare la squalifica a carico del calciatore Montaperto Giovanni (A.S.D. Pro Favara);
di infliggere alla Società A.S.D. Pro Favara l’ammenda di Euro 2.000,00 (DUEMILA) a titolo di responsabilità oggettiva per quanto in premessa evidenziato;
Di inibire a tutto il 31.1.2007 il Dirigente accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. Pro Favara Sig. Mendolia Gerlando agli effetti di cui all’art. 14 – comma e) del C.G.S.;
senza addebito di tassa
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