COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTAGNAREALE (ME) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo in esito alla gara : Circolo San Giorgio – Montagnareale) del 12.11.2006 – Campionato di Seconda categoria – Proc n° 71/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. MONTAGNAREALE (ME) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo in esito alla gara : Circolo San Giorgio – Montagnareale) del 12.11.2006 - Campionato di Seconda categoria – Proc n° 71/A
La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva che l’appello prodotto dalla Società Pol. Montagnareale è sottoscritto da persona non legittimata a rappresentare la Società;
Tale irregolarità preclude l’esame di merito del gravame stesso che viene ritenuto inammissibile;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di dichiarare inammissibile l’appello così come sopra proposto, disponendo l’addebito della relativa tassa pari ad Euro 130,00
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. MONTAGNAREALE (ME) – (avverso provvedimenti del Giudice Sportivo in esito alla gara : Circolo San Giorgio – Montagnareale) del 12.11.2006 – Campionato di Seconda categoria – Proc n° 71/A"