COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P.D. ATLETICO PEDARA – (CT) – (avverso squalifica sei giornate di gara calciatore Castellano Vito Simone – GARA ATLETICO PEDARA/S.PIO X del 26..11.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – Proc. n° 79/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.P.D. ATLETICO PEDARA – (CT) – (avverso squalifica sei giornate di gara calciatore Castellano Vito Simone – GARA ATLETICO PEDARA/S.PIO X del 26..11.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – Proc. n° 79/A L’appellante sostiene, a difesa, che il calciatore Castellano non ha tentato alcuna aggressione limitandosi a sola esternazione labiale. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Quanto riferito dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; Emerge che il Castellano, espulso per offese all’arbitro, a fine gara si avvicinava allo stesso all’interno degli spogliatoi, per scusarsi, finendo però per tentare di aggredirlo; Appare tuttavia congruo determinare la sanzione nei limiti di cui al dispositivo, avuto riguardo alla assoluta mancanza conseguenze derivanti dalla condotta assunta dal Castellano. P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in quattro giornate di gara la sanzione a carico del Castellano Vito Simone; Senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it