COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ORAZIO ARENA LAMPEDUSA (AG) – (avverso squalifica calciatore Luca Giovanni (capitano) ai sensi art. 2 – comma 2 C.G.S.) – fino al 31.12.2009 – GARA PALLAVICINO – LAMPEDUSA del 15.11.2006 – PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 26 del 22.11.2006) – Proc. n° 81/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ORAZIO ARENA LAMPEDUSA (AG) – (avverso squalifica calciatore Luca Giovanni (capitano) ai sensi art. 2 - comma 2 C.G.S.) – fino al 31.12.2009 – GARA PALLAVICINO – LAMPEDUSA del 15.11.2006 – PRIMA CATEGORIA – C.U. N. 26 del 22.11.2006) – Proc. n° 81/A Ricorre la Società interessata, avverso il provvedimento in epigrafe indicato, sostenendo che la responsabilità del gesto censurato (aggressione all’arbitro colpito da due forti calci alla schiena che gli procuravano forte e persistente dolore da persona rimasta non identificata) è da attribuire dall’assistente di parte, Sig. Faraglia Giuseppe, reo confesso, con l’ammissione del fatto come da allegata personale dichiarazione, quale autore materiale del gesto inconsulto. Chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica a carico del calciatore – capitano Luca Giovanni, addebitando i fatti contestati al calciatore Faraglia Giuseppe; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, preso atto della dichiarazione, con relativa ammissione della responsabilità del fatto consumato, convocati all’udienza decisionale del 5.12.2006, le parti interessate; Acquisito agli atti la dichiarazione della responsabilità contestata, da parte del tesserato Sig. Faraglia Giuseppe e per spontanea ammissione; P.Q.M. DELIBERA: di annullare la squalifica a carico del calciatore – capitano Sig. Luca Giovanni – assunta norma dell’art. 2 – comma 2) C.G.S.; Di infliggere al tesserato della Società A.S. Orazio Arena Lampedusa Sig. Faraglia Giuseppe la squalifica a tutti gli effetti fino al 31.12.2008, Per l’effetto non si addebita la tassa.
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