COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare C.U.S. PALERMO – (avverso squalifica calciatore Benanti Marco per 4 gare – GARA 3M CALCETTO/CUS PALERMO del 25.11.2006 – CAMPIONATO DI ALCIO A CINQUE – SERIE D – C.U. n° 15 C.P. di Palermo del 29.11.2006) – Proc. n° 10/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare C.U.S. PALERMO – (avverso squalifica calciatore Benanti Marco per 4 gare – GARA 3M CALCETTO/CUS PALERMO del 25.11.2006 – CAMPIONATO DI ALCIO A CINQUE – SERIE D – C.U. n° 15 C.P. di Palermo del 29.11.2006) – Proc. n° 10/B Ricorre ritualmente la Società C.U.S. Palermo avverso il provvedimento in epigrafe riportato. Sostiene la ricorrente che il proprio tesserato, non ha commesso alcun atto violento, ma addirittura è stato oggetto di aggressione da parte di tesserati avversari e pertanto chiede l’annullamento della sanzione disciplinare ed in subordine la riforma della stessa; La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello osserva: Dalla lettura dell’allegato al rapporto dell’arbitro, si evince, in maniera inconfutabile la condotta violenta posta in essere dal calciatore Benanti Marco in danno di un avversario, colpito con due pugni alla testa dallo stesso; P.Q.M. Nel ricordare che il rapporto di gara rappresenta fonte privilegiata nella descrizione degli eventi di gara, disattese le argomentazioni riportate nell’atto di appello della Società C.U.S. Palermo; DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, disponendo l’addebito della tassa reclamo non versata di Euro 130,00 alla Società C.U.S. Palermo.
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