COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. PRIOLO CALCIO (SR) – (avverso squalifica 3 gare calciatore Massa Daniele – GARA PRIOLO CALCIO/MEGARA AUGUSTA del 25.11.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR “G” – C.U. n° 27 del 29.11.2006) – Proc. n° 90/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. PRIOLO CALCIO (SR) – (avverso squalifica 3 gare calciatore Massa Daniele – GARA PRIOLO CALCIO/MEGARA AUGUSTA del 25.11.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - GIR “G” – C.U. n° 27 del 29.11.2006) – Proc. n° 90/A – Ricorre la Società interessata, sostenendo che il proprio calciatore non si è reso responsabile di un atto di violenza in danno di un avversario ma di una semplice reazione per un fallo subito. Chiede, in buona sostanza, una riforma del provvedimento impugnato; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Il tentativo di sminuire la responsabilità del calciatore inquisito non può ottenere alcuna considerazione, stante le risultanze del rapporto di gara la dove viene riferito che il calciatore Massa Daniele ha colpito con un pugno al volto un avversario e precisamente Randazzo Concetto, la circostanza ha ingenerato una rissa coinvolgendo tutti i calciatori che si trovavano prossimi all’accaduto; 4.2.1 APPELLI
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