COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. OLIMPIA S.PIETRO (ME) (avverso squalifica calciatore Dama Gaetano per 6 giornate – GARA ROCCESE/OLIMPIA S.PIETRO del 18.11.2006- CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 26 del 22.11.2006) – Proc. n° 87/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. OLIMPIA S.PIETRO (ME) (avverso squalifica calciatore Dama Gaetano per 6 giornate – GARA ROCCESE/OLIMPIA S.PIETRO del 18.11.2006- CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 26 del 22.11.2006) – Proc. n° 87/A L’arbitro della gara a margine indicata, espelleva al 45’ del secondo tempo il calciatore Dama Gaetano della Società Olimpia S. Pietro, reo di avere colpito un avversario con un pugno al viso e di avere espresso pesanti minacce allo stesso Direttore di gara. Il calciatore espulso pervenuto nello spazio antistante gli spogliatoi, aggrediva un Dirigente della Società ospitante causando una rissa che coinvolgeva altri tesserati della sua Società; Il Giudice Sportivo della Lega Dilettanti Comitato Regionale Sicilia, con delibera pubblicata sul C.U. n. 26 del 22.11.2006, infliggeva al Calciatore Dama Gaetano la squalifica per 6 gare; La Società A.S.D. Olimpia S.Pietro ha presentato rituale appello chiedendo di essere sentita all’odierna udienza; Sostiene la ricorrente che il comportamento del calciatore inquisito abbia trovato ragione per le provocazioni subite da parte di tesserati avversari tant’è che è stato anche aggredito nello spazio antistante gli spogliatoi; Detta situazione, anche se non giustifica il tesserato, la induce a considerare una circostanza attenuante tale da permettere la riforma del provvedimento impugnato; Conclude chiedendo la riduzione dello stesso provvedimento ; La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, sentita la ricorrente intervenuta all’udienza decisionale, osserva: Sul rapporto di gara i fatti sono descritti in maniera chiara ed in equivoca; Certamente può anche ipotizzare un comportamento provocatorio, ma a prescindere da tale ipotesi, questa decidente ritiene, nel confermare l’addebito, che lo stesso sia meritevole come in dispositivo specificato; P.Q.M. DELIBERA: A parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, di determinare la squalifica a carico del calciatore Dama Gaetano della Società Olimpia S. Pietro, in 4 gare senza addebito di tassa.
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