COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE calciatore CALAFIORE LUIGI ( Avverso squalifica per 6 gare – GARA CITTA’ DI TERRASINI – MAZARA del 2.12.2006 CAMPIONATO di ECCELLENZA) – C.U. n. 28 del 6.12.2006 – Proc. n. 98/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
PERSONALE calciatore CALAFIORE LUIGI ( Avverso squalifica per 6 gare – GARA CITTA’ DI TERRASINI – MAZARA del 2.12.2006 CAMPIONATO di ECCELLENZA) – C.U. n. 28 del 6.12.2006 –
Proc. n. 98/A
Con appello personale il calciatore interessato ritiene ingiustificati e non legittimi gli addebiti a suo carico statuiti dal Giudice Sportivo di 1° grado, attraverso una versione di parte sostiene di non avere mai posto in essere una condotta minacciosa ed aggressiva nei confronti del Direttore di gara;
Conseguentemente chiede che gli venga riconosciuta la totale estraneità dei fatti in contestazione, quindi, l’annullamento della sanzione inflittagli;
La Commissione Disciplinare: letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
Quanto sostenuto dal ricorrente non trova riscontro ne presupposti per dichiarare fondato l’atto di opposizione in esame;
La stessa Società di appartenenza, con proprio atto di appello, oggetto di altra delibera (Vedi procedimento n. 102/A), definisce la condotta del Calafiore alquanto censurabile e reo di contegno offensivo nei confronti del Direttore di gara, e si ritiene anche consapevole dei fatti contestati ai propri calciatori; Calafiore L.; Genzardi M. e Freschi Giovanni delle loro responsabilità e delle colpe loro attribuite, responsabili di atteggiamenti poco sportivi;
Pertanto, va disatteso quanto sostenuto dall’odierno ricorrente.
Condividendo la situazione della relativa responsabilità, provvedimento adeguato è quello di cui in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Calafiore Luigi (Città di Terrasini);
Si dispone l’accredito della tassa versata pari ad Euro 65,00
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