COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO (TP) – (avverso ammenda di Euro 200,00 e squalifica a tutto il 30.04.2007 calciatore Cristina Vito – GARA CALATAFIMI DON BOSCO – LATTE PUCCIO CAPACI del 3.12.2006 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA) – C.U. n. 28 del 6.12.2006 – Proc. n. 103/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. CALATAFIMI DON BOSCO (TP) – (avverso ammenda di Euro 200,00 e squalifica a tutto il 30.04.2007 calciatore Cristina Vito – GARA CALATAFIMI DON BOSCO – LATTE PUCCIO CAPACI del 3.12.2006 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA) – C.U. n. 28 del 6.12.2006 – Proc. n. 103/A Con rituale appello la Società interessata, pur ammettendo i fatti in contestazione, chiede una riduzione dei provvedimenti impugnati, stante l’assenza di qualsivoglia circostanza pericolosa in danno dell’arbitro; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: E’ la stessa Società che indica che il soggetto entrato all’interno del terreno di giuoco rimasto non identificato ha inveito nei confronti dell’arbitro ed ancora che il calciatore Cristina Vito ha protestato nei confronti dell’arbitro subito dopo essere stato espulso ed è stato offensivo e minaccioso nei confronti sempre del Direttore di gara; Gli atti ufficiali confermano ed indicano, con maggiore dovizia di particolari, i comportamenti censurati riferendo inoltre che il calciatore Cristina Vito afferrava con violenza l’arbitro per una mano e successivamente tirava con violenza l’arbitro per la divisa; Alla luce di quanto sopra evidenziato non appare suscettibile di riforma ‘’un melius’’ il provvedimento assunto dal Giudice di 1° esame il cui giudicato è corretto e legittimo; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopraproposto dalla Società Calatafimi Don Bosco; con addebito della tassa non versata (Euro 130,00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it