COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. SFARANDINA (avverso squalifica calciatore Carcione Yari fino al 30.6.2007 – GARA FICARRA/SFARANDINA del 3.12.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR “C”) – Proc. n° 105/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 20/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S.D. SFARANDINA (avverso squalifica calciatore Carcione Yari fino al 30.6.2007 – GARA FICARRA/SFARANDINA del 3.12.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR “C”) – Proc. n° 105/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato e con il quale si sostiene che la sanzione sarebbe sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti nel terreno di giuoco;
La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed il referto arbitrale rileva che i fatti descritti dal Direttore di gara sono indicati in maniera chiara, non equivoca e non si prestano ad alcun dubbio.
Rileva questa decidente che il comportamento tenuto dal calciatore indicato in epigrafe è senz’altro censurabile, ma ritenuto che grazie all’intervento dei compagni, il tesserato non ha colpito il Direttore di gara, ritiene di determinare la squalifica come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare la squalifica del calciatore Carcione Yari (U.S.D. SFARANDINA) fino al 30.04.2007;
Senza addebito di tassa non versata.
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