COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: A.C. PROCIDINA –per violazione art.66 N.O.I.F.-Proc. n. 92/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: A.C. PROCIDINA –per violazione art.66 N.O.I.F.-Proc. n. 92/A Con nota dell’1.12.2006, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito l’A.C. Procidina per essersi avvalsa dell’ausilio del Sig. Calamusa Salvatore, utilizzandolo quale allenatore, malgrado questi non avesse la qualifica, così violando l’Art. 66 N.O.I.F. e Art. 1 C.G.S.; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito; Fissata l’udienza di trattazione e decisione del procedimento per il giorno 19.12.2006, celebratori nella contumacia della deferita, osserva che il deferimento si appalesa fondato alla luce di quanto trasmesso dal competente organo federale; P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; Di infliggere alla Società A.S. Procidina l’ammenda di Euro 500,00= con diffida e regolarizzazione la propria posizione nel termine perentorio gi giorni 15 dal presente provvedimento; Si comunichi, per opportuna conoscenza al competente Settore Tecnico.
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