COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.F. D.AQUILE PALERMO – (Avverso squalifica calciatrici Sagona Roberta al 30.04.2007 e Manca Fratesca per 6 gare – GARA AQUILE PALERMO – PRO CATANIA del 20.12.2006 CAMPIONATO FEMMINILE PROVINCIALE) C.U. n. 13/CF del 4.01.2007 – Proc. n. 126/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.F. D.AQUILE PALERMO – (Avverso squalifica calciatrici Sagona Roberta al 30.04.2007 e Manca Fratesca per 6 gare – GARA AQUILE PALERMO – PRO CATANIA del 20.12.2006 CAMPIONATO FEMMINILE PROVINCIALE) C.U. n. 13/CF del 4.01.2007 – Proc. n. 126/A Ricorre la Società interessata, avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, ritenendoli eccessivi, sostenendo che gli atti di violenza, definiti gravissimi del Giudice di primo esame, sono invece, da qualificare in semplici atti di difesa da aggressioni subite da parte di calciatrici avversarie chiede, pertanto, una congrua riduzione delle squalifiche inflitte; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Le argomentazioni sostenute dalla ricorrente, intese ad riguardare i censurati comportamenti nel contesto di un attività in reazione ad eventuali provocazioni subite, non assolvano al fine proposto, stante che nel rapporto di gara è chiaramente indicata l’aggressione con atti di violenza posta in essere dalle calciatrici qui interessate, condotta censurabile e perseguibile qualsivoglia ne sia stata l’origine; Fermo restando, perché accertata tele inqualificabile condotta, purtroppo non è dato conoscere le conseguenze e le eventuali menomazioni provocate, sia perché l’arbitro non indica ai successivi aspetti e realtà postumi alla aggressione ne la Società ricorrente ne fa argomento anche in tema di difesa; I fatti sono alquanto censurabili e meritano adeguate sanzioni quantificate come in dispositivo; Così osservando, DELIBERA: Di determinare la squalifica a carico della calciatrice Sagona Roberta a tutto il 31.3.2007 e quella a carico della calciatrice Manca Francesca in 5 gare (tutte tesserate per la Società Aquile Palermo); Per l’effetto non si addebita tassa.
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