COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASTEL DI JUDICA (CT) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 – GARA CASTEL DI JUDICA – REAL GAZEBO del 23.12.2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – C.U. n. 31 del 3.01.2007 – Proc. n. 127/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CASTEL DI JUDICA (CT) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 – GARA CASTEL DI JUDICA – REAL GAZEBO del 23.12.2006 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – C.U. n. 31 del 3.01.2007 – Proc. n. 127/A L’arbitro in epigrafe indicata, sospendeva la stessa al 25’ del secondo tempo per una rissa che vedeva coinvolti quasi tutti i calciatori di ambedue le Società, compresi i Dirigenti presenti in panchina ed alcuni tifosi che riuscivano a scavalcare la rete di recinzione, tutto a causa di una aggressione da parte di un calciatore della squadra ospite, precedentemente espulso, in danno di un calciatore della squadra locale; Il Giudice Sportivo della L.N.D., con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 del 3.01.2007, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alle due Società oltre a diverse squalifiche ai calciatori riconosciuti dall’arbitro durante la rissa; Avverso il provvedimento della perdita della gara ha presentato appello la Società A.S.D. Castel di Judica, sostenendo la recidiva in tali fatti incresciosi da parte della Società avversaria e di alcuni suoi calciatori nonché la difesa posta in essere dai propri tesserati quando furono aggrediti dagli avversari. Pertanto, chiede l’annullamento del provvedimento suddetto nonché la revoca o la riduzione dell’ammenda; La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della Società appellante all’udienza del 16 Gennaio 2007, osserva: La sanzione comminata a carico della Società Castel di Judica, appare consona agli avvenimenti descritti dal Direttore di gara sul suo rapporto che costituisce piena prova dei fatti accaduti; Si evince, fra l’altro, l’opportunità sentita dall’arbitro di sospendere la gara per il periodo di rimanere coinvolto nella ‘’gigantesca’’ rissa sul campo, nonché la partecipazione dei Dirigenti alla stessa senza volontà alcuna di sedarla; Appare invece più equo riformare l’ammenda come in dispositivo riportata; P.Q.M. DELIBERA: Di confermare la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 alla Società Castel di Judica; L’ammenda di Euro 200,00 alle stessa; Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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