COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D. REAL GAZEBO – (CT) – (Avverso squalifica calciatori – GARA CASTEL DI JUDICA – REAL GAZEBO del 23.12.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – C.U. n. 31 del 3.01.2007 – Proc. n. 134/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.D. REAL GAZEBO - (CT) – (Avverso squalifica calciatori - GARA CASTEL DI JUDICA – REAL GAZEBO del 23.12.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA) – C.U. n. 31 del 3.01.2007 – Proc. n. 134/A Avverso il provvedimento a margine riportato, ha presentato rituale appello la Società A.C.D. Real Gazebo per quanto attiene il calciatore Borghese Junio, le note difensive rimarcano l’impossibilità di lasciare il campo dopo l’espulsione; Per quanto attiene il calciatore Capobianco Diego lo stesso è stato oggetto di una provocazione da parte di un calciatore avversario; Conclude chiedendo la revisione del giudicato di primo esame; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Le argomentazioni, a difesa del calciatore Borghese Junio non possono trovare accoglimento stante che, la scusante addotta dalla reclamante non è esimente dalla responsabilità di quanto posto in essere dallo stesso successivamente alla sua espulsione; Per quanto attiene il calciatore Capobianco Diego, la squalifica dello stesso non è suscettibile per la sua entità di relativo ricorso; I predetti rispondono pienamente della responsabilità legittimamente statuita a loro carico e pertanto; DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto, disponendo l’addebito della tassa di reclamo di Euro 130,00 non versata.
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