COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CITTA’ DI GIULIANA – (PA) – (Avverso squalifica calciatore Pipitone Maurizio per 5 gare – GARA CITTA’ DI GIULIANA – PROCIDINA del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. ‘’A’’) – Proc. n. 137/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CITTA’ DI GIULIANA - (PA) – (Avverso squalifica calciatore Pipitone Maurizio per 5 gare – GARA CITTA’ DI GIULIANA – PROCIDINA del 7.01.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. ‘’A’’) – Proc. n. 137/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente, in ordine alla squalifica comminata al proprio tesserato e con il quale, viene chiesta la riduzione poiché il gesto addebitato al calciatore, pur essendo censurabile e non certamente esemplare, non presenta secondo la Società appellante, carattere e contenuti di gravità tale da essere inflitta dalla sanzione indicata in epigrafe; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed il referto arbitrale, nel quale si legge che il comportamento tenuto dal calciatore pur censurabile, non ha causato danni fisici allo stesso, per cui contiene la squalifica come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica al calciatore Pipitone Maurizio (U.S. Città di Giuliana) per 4 gare; senza addebito di tassa non versata.
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