COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico: Acireale, Aretusa Calcio, Herbessus Grotte, A.Libertas Rari Nantes, A.S. Partinicaudace, F.Raimomdi Gangi, Real Messina, Virtus Catania – per violazione art. 43, p. 1, N.O.I.F. – Proc. n° 125/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico: Acireale, Aretusa Calcio, Herbessus Grotte, A.Libertas Rari Nantes, A.S. Partinicaudace, F.Raimomdi Gangi, Real Messina, Virtus Catania – per violazione art. 43, p. 1, N.O.I.F. – Proc. n° 125/A Con singole note del 2.1.2007 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere inviato il certificato medico alla pratica sportiva non agonistica, relativo al tecnico cui le stesse hanno affidato la conduzione della loro prima squadra. Detto obbligo discende dall’art. 6. p. 2 Statuto L.N.D., ed il relativo termine di adempimento scaduto il 31.12.2006, giusto quanto previsto dal C.U. n° 28 del 6.1.2006; La Commissione Disciplinare, letti gli atti contestato l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 6.1.2007, alla quale hanno presenziato alcune delle deferite, nel merito osserva quanto segue: Il presente deferimento merita accoglimento in virtù delle risultanze trasmesse dal competente Organo Federale. La sua natura documentale, fra l’altro, esclude la necessità di eventuale attività istruttoria; Disattese le note difensive pervenute, ritenute inconducenti, P.T.M. DELIBERA: di infliggere a ciascuna delle Società deferite: Acireale, Aretusa Calcio, Herbessus Grotte, A.Libertas Rari Nantes, A.S. Partinicaudace, F.Raimomdi Gangi, Real Messina, Virtus Catania l’ammenda di Euro 500,00, con diffida a regolarizzare la propria posizione nel termine di giorni quindici dal presente provvedimento.
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