COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TAORMINA (ME) – (Avverso squalifica allenatore Miano Sebastiano fino al 20.2.2007e del calciatore Peri Graziano per 4 gare – GARA TAORMINA – ACIREALE CALCIO del 17.12.2006 – CAMPIONATO di PROMOZIONE) C.U. n. 30 del 20.12.2006 – Proc. n. 120/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 17/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. TAORMINA (ME) – (Avverso squalifica allenatore Miano Sebastiano fino al 20.2.2007e del calciatore Peri Graziano per 4 gare – GARA TAORMINA – ACIREALE CALCIO del 17.12.2006 - CAMPIONATO di PROMOZIONE) C.U. n. 30 del 20.12.2006 - Proc. n. 120/A L’appellante chiede riduzione della sanzione a carico dell’allenatore Sebastiano Miano riconoscendo che lo stesso, ha avuto una reazione sbagliata contenuta ed esclusivamente verbale e del calciatore Peri Graziano, reo solo di proteste verbali; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Quanto attribuito al Miano, autore in più riprese di grave contegno minaccioso ed offensivo nei confronti del Direttore di gara, assume particolare rilevanza disciplinare, tenuto conto della funzione dallo stesso rivestita; 2) La lettura degli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, non consente riscontro delle affermazioni difensive svolte dall’appellante, perciò irrilevanti ai fini della determinazione della sanzione, che va confermata; 3) Per quanto attiene il calciatore Peri Graziano, questi deve rispondere di reiterato comportamento scorretto ed ingiurioso in danno degli ufficiali di gara, fatto più che censurabile, tenuto conto, tra l’altro delle funzioni di capitano che svolgeva; Comunque, non rivelandosi particolari conseguenze in prevalenza di detto comportamento, la squalifica è determinata come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto per quanto attiene l’allenatore Miano Sebastiano; Di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Peri Graziano (A.S.D. Taormina) senza addebito della tassa.
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