COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.P.D. Real Bagheria – (Per violazione Art. 10 comma 4 C.G.S.) – Proc. n. 136/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 24/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.P.D. Real Bagheria – (Per violazione Art. 10 comma 4 C.G.S.) – Proc. n. 136/A Con nota del 9.01.2007 il C.R. Sicilia ha deferito la Società in oggetto perché si rileva ‘’dagli atti della gara Aquile Palermo – Pro Catania del 20.12.2006, svoltasi a Bagheria,.… che circa una dozzina di propri tesserati,…. a fine gara, penetrati in campo ….si sono avventati contro uno degli Assistenti Arbitro…. facendolo cadere a terra e colpendolo ripetutamente e violentemente con calci e pugni che lo raggiungevano sia in volto che in tutto il corpo’’; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestato l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale e decisionale per il giorno 23.01.2007, alla quale ha partecipato il legale rappresentante della Società che, però, nulla ha addotto a propria discolpa, ammettendo sostanzialmente i fatti, osserva: Dal referto arbitrale si evince incontestabilmente che alcuni tesserati del Rel Bagheria aggredivano un Assistente Arbitro con violenza, colpendolo con calci e pugni. Tale dinamica, per altro non smentita dalla Società deferita, che non ha neanche ritenuto di contestare l’appartenenza di tali aggressori tra i propri tesserati, conclama la piena responsabilità dell’A.P.D. Real Bagheria per il verificarsi di tali episodi, ex Art. 10, comma 4, C.G.S.. Fra l’altro, anche a volere ammettere che detti aggressori hanno agito in difesa delle calciatrici a loro volta percosse dall’Assistente Arbitro in argomento, tale motivazioni non sarebbe mai, comunque, una circostanza esimente o riducente della responsabilità della odierna deferita; P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; Di infliggere ex Art. 10, e 4, C.G.S., l’ammenda di Euro 750,00 (settecentocinquenta) alla Società A.P.D. Real Bagheria.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it