COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. ITALA (ME) – (Posizione irregolare giocatore Venuti Nicolas della Società Sportiva U.S.D. Pistunina – GARA – U.S.D. PISTUNINA – A.S.C. ITALA del 17.01.2007 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – C.P. MESSINA) – Proc. n. 24/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. ITALA (ME) – (Posizione irregolare giocatore Venuti Nicolas della Società Sportiva U.S.D. Pistunina - GARA – U.S.D. PISTUNINA – A.S.C. ITALA del 17.01.2007 – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – C.P. MESSINA) – Proc. n. 24/B Con reclamo ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la perdita della gara indicata in epigrafe, da parte della Società U.S.D. Pistunina per avere utilizzato il giocatore Venuti Nicolas, squalificato per quella gara, come si evince dal C.U. n. 21/159 del 10.01.2007 Comitato Prov.le di Messina; La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Dalla distinta, allegata al reclamo, della Società U.S.D. Pistunina, si evince effettivamente che nella gara in esame, la Società suddetta ha utilizzato il giocatore Venuti Nicolas, nonostante lo stesso fosse squalificato, come da C.U. n. 21 del 10.01.2007 Comitato Prov.le di Messina; Ed invero, la circostanza che la Società U.S.D. Pistunina non abbia utilizzato il calciatore Venuti Nicolas nella gara disputata il 10.01.2007, come documentato dalla stessa non vale ai fini della squalifica inflitta allo stesso, poiché a mente del comma 2 dell’Art. 17 C.G.S., ‘’Le sanzioni che comportano squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale’’, sicchè essendo il Comunicato Ufficiale da cui si evince la sanzione inflitta al calciatore del 10.01.2007, la squalifica del giocatore Venuti Nicolas andava scontata nella giornata di gara disputata successivamente alla data di pubblicazione e seguentemente quella disputata fra U.S.D. Pistunina – A.S.C. Itala in data 17.01.2007; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere la punizione sportiva della gara Pistunina – Itala (terza categoria) del 17 Gennaio 2007 a carico della Società Pistunina con il punteggio di 0-3; Senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it