COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. RAFFADALI CALCIO (AG) – (Avverso squalifica per 3 gare calciatore Pezzino Antonino – GARA – RAFFADALI – AKRAGAS del 14.01.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. ‘’C’’) – C.U. n. 33 del 17.01.2007 – Proc. n. 150/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
F.C. RAFFADALI CALCIO (AG) – (Avverso squalifica per 3 gare calciatore Pezzino Antonino – GARA – RAFFADALI – AKRAGAS del 14.01.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. ‘’C’’) – C.U. n. 33 del 17.01.2007 –
Proc. n. 150/A
Ricorre la Società interessata, richiedendo la derubricazione dell’infrazione addebitata al proprio calciatore, qui in esame, reputando la censurata condotta come ‘’un pesante fallo di ostruzione, stante che di ‘’grave’’ non vi è stato nulla, ne conseguenze in danno dell’avversario, chiede una riforma del provvedimento impugnato;
La Commissione Disciplinare dall’esame di quanto in proposito riferito nel rapporto di gara, trova legittimo il provvedimento assunto in primo esame, risultando chiaramente responsabile il calciatore Pezzino Antonino di volontario atto violento in danno di un avversario;
Ciò posto l’atto di opposizione, tra l’altro di contenuto alquanto evasivo e generico, non merita accoglimento e;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto, disponendo l’addebito a carico della Società F.C. Raffadali calcio, della tassa non versata di Euro 130,00.
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