COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA LINGUAGLOSSA – (CT) – (Avverso inibizione Dirigenti. Vecchio Antonino e Vecchio Luciano fino al 31.03.2007 – GARA NUOVA LINGUAGLOSSA – A.S.D. PISANO del 16.01.2007 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE C.P. CATANIA) – C.U. n. 21 del 24.01.2007 – Proc. n. 29/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. NUOVA LINGUAGLOSSA – (CT) – (Avverso inibizione Dirigenti. Vecchio Antonino e Vecchio Luciano fino al 31.03.2007 – GARA NUOVA LINGUAGLOSSA – A.S.D. PISANO del 16.01.2007 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE C.P. CATANIA) – C.U. n. 21 del 24.01.2007 – Proc. n. 29/B Avverso i provvedimenti in epigrafe riportati ha presentato rituale appello la Società A.S.D. Nuova Linguaglossa; Sostiene la ricorrente che il comportamento dei propri Dirigenti, in occasione di un’azione di giuoco, è stato ‘’erronemente riportata dal Direttore di gara sul suo rapporto’’, poiché gli stessi si erano indebitamente introdotti sul terreno di giuoco esprimendosi con insulti nei riguardi di un proprio tesserato e non di un calciatore avversario; Pertanto chiede l’annullamento o in subordine una congrua riduzione della pena irrogata dal Giudice Sportivo in primo grado di giudizio; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: Dalla disamina del referto arbitrale, si evince chiaramente l’atteggiamento offensivo tenuto dai Sigg. Vecchio Antonino e Vecchio Luciano nei confronti di un calciatore avversario, tale che lo stesso, in preda alla paura, si allontanava velocemente dai due Dirigenti locali; Appare, pertanto, meramente soggettiva e poco convincente, la difesa propugnata dalla Società appellante a favore dei propri tesserati; Questa Decidente ritiene equa la sanzione disciplinare sancita in prime cure nei confronti della Società e dei calciatori; Ritiene di determinare la inibizione a carico dei dirigenti come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di confermare le sanzioni inflitte in primo grado a carico della Società e dei calciatori determinando la inibizione a carico dei dirigenti Vecchio Luciano e Vecchio Antonino sino a tutto il 28/02/2007; Senza addebito di tassa.
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