COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 07/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. PICCOLO GABRIELE (PERSONALE) Soc. A.S.R. Borgatese – (Avverso squalifica al 30.06.2008 – GARA BORGATESE – FUTURA del 21.01.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 34 del 24.01.2007 – Proc. n. 150/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 07/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. PICCOLO GABRIELE (PERSONALE) Soc. A.S.R. Borgatese – (Avverso squalifica al 30.06.2008 – GARA BORGATESE – FUTURA del 21.01.2007 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 34 del 24.01.2007 – Proc. n. 150/A Con appello ritualmente proposto, il Sig. Piccolo Gabriele, calciatore tesserato per la A.S.C. Borgatese, ha chiesto l’annullamento della squalifica inflittagli, ritenendosi estraneo ai fatti ascrittigli a sostegno della propria tesi, l’appellante indica prove per testi; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, rileva che l’arbitro, nel proprio referto non lascia dubbi di sorta circa gli autori e le conseguenze dei comportamenti antiregolamentari posti in essere da alcuni calciatori, tra i quali il Piccolo Gabriele, nei suoi confronti; Pertanto, attesa anche la inammissibilità dei mezzi istruttori dedotte, non previsti dall’ordinamento Federale vigente che dovrebbe essere ben noto all’appellante, ritiene questa Decidente di dovere confermare la rubricazione operata dal Giudice Sportivo, Ritenuto, però che la condotta non è stata portata ad ulteriori conseguenze, e non è dato rilevare se ha cagionato postumi di qualsivoglia natura, ritiene questa Commissione di potere rideterminare la sanzione come i dispositivo indicata; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare la squalifica a carico del Sig. Piccolo Gabriele sino a tutto il 28.02.2008; Di restituire la tassa di Euro 65,00 già versata.
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