COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. A.C.R. BORGATESE S. ANTONINO – (ME) – (Avverso squalifiche calciatori Catania Francesco al 21.01.2012 – Puliafito Francesco al 31.12.2009 – Piccolo Gabriele al 30.06.2008 – Mazzeo Francesco al 31.03.2008 – Catalfamo Nunzio al 31.12.2007 – Ullo Tindaro per 4 gare – Alosi Giuseppe per 3 gare – La Rocca Giuseppe al 30.06.2007 – Penalizzazione punti 3 in classifica – GARA – BORGATESE – FUTURA del 21.01.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 34 del 17.01.2007 – Proc. n. 152/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. A.C.R. BORGATESE S. ANTONINO - (ME) – (Avverso squalifiche calciatori Catania Francesco al 21.01.2012 – Puliafito Francesco al 31.12.2009 – Piccolo Gabriele al 30.06.2008 – Mazzeo Francesco al 31.03.2008 – Catalfamo Nunzio al 31.12.2007 – Ullo Tindaro per 4 gare – Alosi Giuseppe per 3 gare – La Rocca Giuseppe al 30.06.2007 – Penalizzazione punti 3 in classifica - GARA – BORGATESE – FUTURA del 21.01.2007 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 34 del 17.01.2007 –
Proc. n. 152/A
Con appello ritualmente proposto, La Società Borgatese si duole della eccessività delle sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado, responsabile a suo dire, soltanto di ‘’vivaci e vibranti proteste nei confronti dell’arbitro’’, ma non di aggressione ai danni del predetto.
Ha chiesto altresì la revoca dei punti di penalizzazione in classifica, per il fattivo aiuto prestato all’arbitro dal proprio Presidente, Sig. Alesci Andrea;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed udito il legale rappresentante dell’appellante all’audienza del 13.02.2007, e rilevato che le posizioni dei calciatori Piccolo e Mazzeo sono state esaminate separatamente, avendo questi proposto impugnazione personalmente, nel merito delle rimanenti posizioni, osserva:
Il referto arbitrale, non pone dubbi di sorta circa le condotte poste in essere dai singoli tesserati, ed i loro singoli autori, invece, in ordine al quantum delle sanzioni irrogate, ritiene questa Decidente che trattasi di condotte singolarmente isolate non portate ad ulteriori conseguenze, per cui alcune delle squalifiche in oggetto possono essere contenute in più ridotta misura.
In particolare ritiene questa Commissione che vanno contenute le squalifiche inflitte ai calciatori: Catania Francesco, Puliafito Francesco e La Rocca Giuseppe.
La sanzione dei punti di penalizzazione in classifica, invece, si ritiene di revocarla sia perché i singoli autori dei fatti sono stati tutti identificati e puniti, anche perché il Presidente Sig. Alesci Andrea, come era suo dovere Federale, resosi conto dell’accaduto, si è prontamente offerto di accompagnare il Direttore di gara presso il vicino posto di Pronto soccorso.
Detta punizione revocata va comminata in Euro 2.00,00 di ammenda per responsabilità diretta ed oggettiva alla Società;
alla luce di quanto sopra;
P.Q.M.
DELIBERA:
In parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto,
Di squalificare il calciatore Catania Francesco sino al 21.01.2010;
Di squalificare il calciatore Puliafito Francesco sino al 30.06.2008;
Di squalificare il Sig. La Rocca Giuseppe (allenatore) sino al 30.04.2007;
Di revocare i punti di penalizzazione in classifica;
Di infliggere l’ammenda di Euro 2.000,00 per quanto in premessa;
Di non provvedere in ordine alle posizioni dei calciatori Piccolo Gabriele e Mazzeo Francesco, per i motivi in premessa;
Di confermare, nel resto, la impugnata decisione;
Senza addebito di alcuna tassa reclamo.
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