COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASS. OLIMPIC SPORTING CLUB – (CT) – (Avverso squalifica calciatore Ternullo Matteo Carmelo fino al 30.01.2009 – GARA A.S. PIANO D’API – OLIMPIC SPORTING CLUB del 27.01.2007 CAMPIONATO DI CALCIOA CINQUE SERIE ‘’D’’) – C.U. n. 22 del 31.01.2007 COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – Proc.n. 33/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ASS. OLIMPIC SPORTING CLUB – (CT) – (Avverso squalifica calciatore Ternullo Matteo Carmelo fino al 30.01.2009 – GARA A.S. PIANO D’API – OLIMPIC SPORTING CLUB del 27.01.2007 CAMPIONATO DI CALCIOA CINQUE SERIE ‘’D’’) – C.U. n. 22 del 31.01.2007 COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA – Proc.n. 33/B Al triplice fischio della gara a margine riportata, l’arbitro subiva un tentativo di aggressione dal calciatore Ternullo Matteo della Società Olimpic Sporting Club, precedentemente espulso per doppia ammonizione, tentativo in parte concretizzatosi con un calcio che attingeva il Direttore di gara ad una gamba: Lo stesso calciatore veniva prontamente bloccato ed allontanato dal proprio Dirigente che evitava ulteriori conseguenze; Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Catania, infliggeva al Ternullo Matteo la squalifica fino al 30.01.2009, con le seguenti motivazioni: ‘’A fine gara colpiva ad una gamba con un calcio l’arbitro’’; Avverso tale provvedimento ha presentato appello la Società Olimpic Sporting Club. Sostiene l’appellante, che il tentativo del proprio tesserato è rimasto tale poichè l’arbitro non fu raggiunto dal calcio inferto dal calciatore. Si rimette pertanto, alla clemenza di questa Giudicante: La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello, osserva: La condotta posta in essere dal calciatore di che trattasi, certamente è espressione di significato opposto a quello riportato dal Presidente della Società ricorrente, firmatario del ricorso, quando dichiara di combattere la violenza negli stadi e nei campi di giuoco, nel rispetto di un principio fondamentale quale momento di svago, lealtà e divertimento che lo sport rappresenta e nel caso specifico il calcio; Tenuto conto però che consequenzialmente ai fatti c’è assenza di danni fisici nonché per il fattivo e doveroso intervento di un Dirigente, il provvedimento può essere riformato e contenuto come in dispositivo riportato, riponendo fiducia nel ravvedimento del calciatore incriminato; P.Q.M. DELIBERA: Di squalificare il calciatore Ternullo Matteo Carmelo della Società Olimpic Sporting Club fino al 31.08.2008; Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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