COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. MAZZEO FRANCESCO (PERSONALE) – Società A.S.R. Borgatese – (Avverso squalifica al 31.03.2008 – GARA BORGATESE – FUTURA del 21.01.2007 CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’G’’) – C.U. n. 34 del 24.01.2007 – Proc. n. 159/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
SIG. MAZZEO FRANCESCO (PERSONALE) – Società A.S.R. Borgatese – (Avverso squalifica al 31.03.2008 – GARA BORGATESE – FUTURA del 21.01.2007 CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. ‘’G’’) – C.U. n. 34 del 24.01.2007 –
Proc. n. 159/A
Con appello ritualmente proposto, il Sig. Mazzeo Francesco, tesserato per la Società A.C.R. Borgatese S.Antonino, ha chiesto l’annullamento della squalifica inflittagli, ritenendosi estraneo ai fatti ascrittigli, a sostegno della propria tesi difensiva, chiede ammettersi prova per testi;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, rileva che l’arbitro, nel proprio referto non lascia dubbi di sorta circa gli autori e le conseguenze dei comportamenti antiregolamentari posti in essere da alcuni calciatori, tra i quali il Francesco Mazzeo, nei propri confronti;
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità delle dedotte prove testimoniali, in quanto non previste dall’attuale normativa Federale;
Nel merito ritiene questa Decidente che la rubricazione operata dal Giudice a quo si appalesa corretta, mentre, attesa l’assenza di ulteriori conseguenze di sorta derivanti dal gesto in esame, appare di giustizia contenere la sanzione in più ridotta misura;
Udito l’appellante all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 13.02.2007, durante la quale ha sostanzialmente insistito nelle difese spiegate in appello, ma rimaste ancora allo stato meramente labiale:
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare la squalifica inflitta al calciatore Mazzeo Francesco a tutto il 31.10.2007;
Di restituire la tassa di Euro 65,00 già versata.
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